B4 Investimenti SGR S.p.A. rende noto con la presente l’adesione all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602.
L’ACF è competente in merito alle controversie riguardanti la violazione da parte degli intermediari finanziari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio.
Si specifica che i danni non ritenuti di immediata e diretta conseguenza dell’inadempimento e/o della violazione da parte degli intermediari finanziari degli obblighi sopramenzionati, i danni che non hanno natura patrimoniale e le controversie relative a somme di denaro per un importo superiore ad Euro 500.000 non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può in ogni caso formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Per ogni ulteriore approfondimento sull’argomento, si rinvia al testo del regolamento disponibile al seguente link: www.acf.consob.it.